Art. 2
In vigore dal 23 dic 1991
1. I prodotti possono essere forniti tal quali o previa trasformazione.
2. L'azione può riguardare anche derrate alimentari ottenute nel quadro di uno scambio commerciale di prodotti provenienti dalle scorte di intervento con derrate facenti parte della stessa categoria di prodotti.
3. Le spese di fornitura, nonché le spese di trasporto ed eventualmente di trasformazione, sono stabilite mediante gara ovvero, per motivi di urgenza, nell'ambito di una trattativa privata.
4. Le spese sono versate agli operatori per le forniture per le quali sia fornita la prova che i prodotti hanno raggiunto la fase di consegna prevista.
5. I prodotti spediti in applicazione del presente regolamento non beneficiano di restituzioni all'esportazione né sono soggetti all'applicazione di importi compensativi monetari.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1991:3861:oj#art-2