Art. 1

In vigore dal 23 dic 1991
Alle condizioni stabilite negli articoli seguenti è istituita un'azione urgente per la fornitura gratuita alla popolazione dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania di prodotti cerealicoli da stabilirsi, disponibili in seguito a misure di intervento. Le spese connesse all'azione si limitano a 45 milioni di ecu di bilancio.
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