Art. 4
In vigore dal 18 dic 1991
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1991.
Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione
(1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.
(2) GU n. L 163 del 26. 6. 1991, pag. 6.
(3) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.
(4) GU n. L 104 del 16. 4. 1987, pag. 14.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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