Art. 2

I vini liquorosi, i vini frizzanti e i vini frizzanti gassificati che:

In vigore dal 18 dic 1991
a) sono stati condizionati anteriormente al 1o maggio 1988 in recipienti di volume nominale di 60 litri o meno la cui etichetta: - rechi l'indicazione del titolo alcolometrico volumico effettivo in maniera non rispondente alle norme di cui all', ma conforme alle disposizioni nazionali in vigore prima di tale data, oppure - non rechi l'indicazione del titolo alcolometrico qualora questa non sia prevista dalle disposizioni nazionali in vigore prima di tale data, oppure che b) sono stati imbottigliati anteriormente al 1o gennaio 1993 in bottiglie provviste di capsule o fogli fabbricati a base di piombo, possono essere detenuti a fini di vendita, messi in circolazione ed esportati fino ad esaurimento delle scorte.
Storico versioni

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