Art. 2
In vigore dal 18 dic 1991
1. All'atto dell'importazione in Portogallo dei prodotti disciplinati dai regolamenti (CEE) n. 2727/75 e (CEE) n. 1418/76 in provenienza da altri Stati membri, viene riscosso un elemento, destinato a garantire la protezione dell'industria di trasformazione, il cui importo è stabilito nella colonna 3 dell'allegato del presente regolamento.
2. Fatto salvo il disposto degli articoli 12 e 14 del regolamento (CEE) n. 715/90, nonché del regolamento (CEE) n. 3877/86, il prelievo applicato all'atto dell'importazione in Portogallo dei prodotti provenienti dai paesi terzi elencati nell'allegato XXIV dell'atto di adesione è maggiorato dell'importo indicato nella colonna 4 dell'allegato del presente regolamento.
3. Gli importi stabiliti nell'allegato si applicano dal 1o gennaio al 31 dicembre 1992.
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