Art. 1

In vigore dal 18 dic 1991
Lo smantellamento degli elementi fissi di cui all'articolo 273 dell'atto d'adesione, destinati a garantire la protezione dell'industria di trasformazione per quanto riguarda gli scambi intracomunitari, si effettua: - per i prodotti derivati dai cereali, in dieci tappe uguali del 10 % o più, se necessario, per garantire che la protezione negli scambi tra il Portogallo e gli altri Stati membri non superi quella applicabile agli scambi tra il Portogallo e i paesi terzi; - per i prodotti derivati dal riso, conformemente all'articolo 286, paragrafo 3 dell'atto di adesione.
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