Art. 4
In vigore dal 18 dic 1991
1. Per essere valido, un certificato di autenticità dev'essere correttamente compilato e vistato, conformemente alle indicazioni figuranti nell'allegato I, da uno degli organismi emittenti elencati nell'allegato II.
2. Per essere correttamente vistato, il certificato di autenticità deve indicare il luogo e la data di emissione, recare il timbro dell'organismo emittente ed essere firmato dalla persona o dalle persone a ciò abilitate.
Il timbro può essere sostituito, sull'originale e sulle copie del certificato di autenticità, da un emblema stampato.
Storico versioni
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