Art. 3

In vigore dal 18 dic 1991
Le domande di titoli d'importazione devono essere presentate in data 2 e 3 gennaio 1992 alle autorità competenti degli Stati membri. Queste ultime le trasmettono alla Commissione entro le ore 16 del 6 gennaio 1992, facendo distinzione tra le domande riguardanti i quantitativi di cui all', paragrafo 1, rispettivamente lettera a) e lettera b).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1991:3705:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 3 Regolamento (UE) 1991/3705 | Portale Normativo