Art. 1

In vigore dal 18 dic 1991
1. Dal 1o gennaio al 29 febbraio 1992, i titoli di importazione per i funghi coltivati temporaneamente conservati, ma non atti all'alimentazione nello stato in cui sono presentati, di cui al codice NC ex 0711 90 50, sono rilasciati limitatamente ad un quantitativo di 6 300 t. 2. Fatte salve le specifiche disposizioni del presente regolamento, i titoli di importazione sono richiesti e rilasciati conformemente al regolamento (CEE) n. 2405/89.
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