Art. 4

In vigore dal 18 dic 1991
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1991. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1. (2) GU n. L 175 del 4. 7. 1991, pag. 1. (3) GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 74. (4) GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 4. (5) GU n. L 72 del 13. 3. 1985, pag. 7. (6) GU n. L 350 del 14. 12. 1990, pag. 54. (7) GU n. L 97 dell'11. 4. 1989, pag. 5. ALLEGATO Elenco degli organismi ammassatori cui è fatto riferimento all' del presente regolamento 1. Ksos, Kanari 24, Athina, Grecia. 2. Enosis Georgicon Sineterismon Iracliou Critis, Iraclio Critis, Grecia. 3. Enosis Georgicon Sineterismon Messaras, Mires Iracliou Critis, Grecia. 4. Enosis Georgicon Sineterismon Monofatsiou, Assimi Iracliou Critis, Grecia. 5. Agratikos Sineterismos Croussonos Crousson Critis, Grecia.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1991:3698:oj#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo