Art. 3
In vigore dal 18 dic 1991
1. L'autorità competente controlla che il quantitativo specificato all', paragrafo 1 non venga superato.
2. Gli organismi ammassatori comunicano ogni giorno all'autorità competente le domande ed i quantitativi considerati accoglibili ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 626/85. Prima di essere accolte, le domande d'acquisto devono essere approvate dalla suddetta autorità competente.
Storico versioni
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