Art. 3
In vigore dal 16 dic 1991
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1992.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 16 dicembre 1991.
Per il Consiglio
Il Presidente
H. VAN DEN BROEK
(1) GU n. C 194 del 25. 7. 1991, pag. 17.
(2) Parere espresso il 12 dicembre 1991 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3) Parere reso il 15 ottobre 1991 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(4) GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 126.
(5) GU n. L 341 del 12. 12. 1991, pag. 1.
(6) GU n. L 172 del 30. 6. 1986, pag. 2.
(1) GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 86.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1991:3900:oj#art-3