Art. 1

In vigore dal 16 dic 1991
Fatto salvo l', paragrafo 2 del presente regolamento, i dazi della tariffa doganale comune sono totalmente sospesi fino al 31 dicembre 1992 per i prodotti elencati nell'allegato del presente regolamento ed originari della Costa Rica, di El Salvador, del Guatemala, dell'Honduras, del Nicaragua e di Panama. Fatta salva la riscossione dei dazi aggiuntivi eventualmente applicabili, l', paragrafo 4 e gli articoli da 7 a 12 del regolamento (CEE) n. 3833/90 (1) sono applicabili a questi paesi ed ai prodotti elencati nell'allegato al presente regolamento.
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