Art. 2
In vigore dal 14 dic 1991
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 14 dicembre 1991. Per il Consiglio
Il Presidente
P. BUKMAN
(1) GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 1. (2) GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 1. (3) GU n. L 378 del 31. 12. 1990, pag. 38. (4) GU n. L 226 del 29. 8. 1980, pag. 48.
ALLEGATO
Contingenti di cattura della Norvegia per il 1991
(in tonnellate, peso vivo)
Specie Zona in cui è autorizzata la pesca Quantitativi Spratto CIEM IV 5 000
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:1991:3666:oj#art-2