Art. 2

Art. 2

In vigore dal 14 dic 1991
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 14 dicembre 1991. Per il Consiglio Il Presidente P. BUKMAN (1) GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 1. (2) GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 1. (3) GU n. L 378 del 31. 12. 1990, pag. 38. (4) GU n. L 226 del 29. 8. 1980, pag. 48. ALLEGATO Contingenti di cattura della Norvegia per il 1991 (in tonnellate, peso vivo) Specie Zona in cui è autorizzata la pesca Quantitativi Spratto CIEM IV 5 000
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