Art. 3
In vigore dal 12 dic 1991
1. È istituito un prezzo di riferimento previsionale per i semi oleosi, pari a 163 ECU/t.
2. È istituito un importo di riferimento comunitario per i semi oleosi, pari a 384 ECU/ha.
3. Per ogni regione individuata a norma dell', la Commissione stabilisce un importo di riferimento regionale previsionale per i semi oleosi, che traduca il divario tra la resa cerealicola di detta regione e la resa ceralicola media della Comunità (4,6 t/ha), oppure tra la resa di semi oleosi di detta regione e la resa media di semi oleosi della Comunità (2,36 t/ha).
4. Anteriormente al 30 gennaio di ogni campagna di commercializzazione la Commissione calcola, secondo la procedura prevista all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE, un importo di riferimento regionale finale, basato sul prezzo di riferimento constatato per i semi oleosi. Questo calcolo finale viene effettuato sostituendo al prezzo di riferimento previsionale il prezzo di riferimento constatato, senza tener conto di eventuali variazioni di prezzo che si mantengano entro l'8 % del prezzo di riferimento previsionale.
5. La Commissione può procedere ai calcoli finali separatamente per ogni tipo di seme oleoso, in modo da non favorire un tipo di seme piuttosto che un altro e al fine di tener conto di una possibile applicazione dell', tenendo in debito conto la resa minore tipicamente associata alle colture intercalari di semi di soia.
6. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee gli importi summenzionati, aggiungendo una breve spiegazione dei calcoli effettuati.
Storico versioni
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