Art. 2

In vigore dal 12 dic 1991
1. Ogni Stato membro elabora un piano di regionalizzazione che indica i criteri per delimitare regioni produttrici distinte. Tali criteri devono essere pertinenti e obiettivi e sufficientemente flessibili da consentire la delimitazione di zone omogenee distinte non inferiori a una determinata superficie minima; essi devono permettere di definire le specifiche caratteristiche strutturali che influenzano le rese, come la fertilità del suolo, prevedendo, se del caso, un'opportuna differenziazione tra terreni irrigati e non irrigati. 2. Per ogni regione di produzione, lo Stato membro fornisce dati particolareggiati in materia di superfici e di rese tanto per i cereali quanto, se possobile, per i semi oleosi prodotti in quella regione durante il quinquennio 1986/1987 - 1990/1991. Per ogni regione viene calcolata una resa cerealicola media, escludendo le due campagne del suddetto quinquennio in cui si sono registrate rispettivamente la resa più bassa e la resa più elevata; se possibile, un analogo calcolo viene eseguito per i semi oleosi. 3. Per ogni regione ogni Stato membro specifica, in base a criteri pertinenti e obiettivi, se l'importo regionale di riferimento previsionale (e l'importo regionale definitivo) è ottenuto mediante raffronto tra le rese medie regionali e comunitarie per i cereali oppure per i semi oleosi. Effettuando questa scelta lo Stato membro non deve giungere ad un risultato globale che sia superiore che se si fossero utilizzate esclusivamente le rese cerealicole o le rese dei semi oleosi. 4. Gli Stati membri presentano i rispettivi piani di regionalizzazione alla Commissione, unitamente a tutta la documentazione disponibile, comprese, se necessario, le misure che lo Stato membro intende prendere nel caso di domande per la semina in terreni non adatti con l'obiettivo principale di ottenere il pagamento diretto invece di coltivare un raccolto destinato allo smercio. Questi piani vengono presentati alla Commissione entro una data fissata della stessa secondo la procedura prevista all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE. 5. La Commissione esamina i piani di regionalizzazione presentati dagli Stati membri, verificando che ogni piano, oltre ad essere fondato su criteri pertinenti e obiettivi, corrisponda ai dati storici disponibili, segnatamente per ciò che riguarda la resa media comunitaria di cereali (4,6 t/ha) e di semi oleosi (2,36 t/ha) e le corrispondenti medie nazionali. La Commissione può opporsi a piani non compatibili con i criteri pertinenti, in particolare con la resa media dello Stato membro. In questo caso i piani sono rettificati dallo Stato membro interessato, previa consultazione della Commissione. 6. Su richiesta della Commissione o ad iniziativa dello Stato membro interessato, il piano di regionalizzazione può essere riveduto dallo Stato membro, secondo lo stesso procedimento descritto nei paragrafi precedenti.
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