Art. 4

In vigore dal 12 dic 1991
Non appena la riserva, quale è definita all', paragrafo 3, è esaurita nella misura dell'80 % almeno, la Commissione lo notifica agli Stati membri. In tal caso, essa notifica parimenti la data a decorrere dalla quale andranno effettuati i prelievi sulla riserva comunitaria secondo il disposto dell', secondo comma, a meno che tale disposizione non sia già d'applicazione. Entro un termine fissato dalla Commissione a decorrere dalla data di cui al paragrafo 2, gli Stati membri sono tenuti a riversare nella riserva la totalità della loro quota iniziale che risultasse non utilizzata a tale data.
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