Art. 2

1. Il contingente tariffario di cui all'articolo 1 è suddiviso in due parti:

In vigore dal 12 dic 1991
2. La prima parte, di un volume di 816 tonnellate, è ripartita tra taluni Stati membri; i contingenti che, fatto salvo l', sono validi fino al 29 febbraio 1992, ammontano alle quantità sotto indicate: in tonnellate Benelux 74 Danimarca - Germania 176 Grecia 9 Spagna - Francia 342 Irlanda - Italia 48 Portogallo - Regno Unito 167 3. La seconda parte che ammonta a 3 267 tonnellate costituisce la riserva comunitaria. 4. Se dei prodotti della specie sono presentati in altri Stati membri con una dichiarazione di immissione in libera pratica accettata dai servizi doganali, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una quantità corrispondente, secondo le condizioni enunciate all'.
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