Art. 33

In vigore dal 25 nov 1991
1. I paragrafi seguenti si applicano in sostituzione dell' ed i riferimenti a tale articolo si applicano, mutatis mutandis, al presente articolo. 2. Purché siano stati trasportati direttamente, conformemente all'articolo 5, sono considerati: a) prodotti originari delle isole Canarie, di Ceuta e Melilla: i) i prodotti totalmente ottenuti nelle isole Canarie, a Ceuta e Melilla; ii) i prodotti che sono ottenuti nelle isole Canarie, a Ceuta e Melilla e nella cui fabbricazione sono stati usati prodotti diversi da quelli di cui al punto i), a condizione che tali prodotti abbiano formato oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti a norma dell'articolo 3. Questa condizione non è tuttativa richiesta per i prodotti originari, ai sensi del presente protocollo, della Giordania o della Comunità se essi formano oggetto, nelle isole Canarie e a Ceuta e Melilla, di lavorazioni o trasformazioni più complete di quelle insufficienti previste all'articolo 3, paragrafo 3. b) prodotti originari della Giordania: i) i prodotti totalmente ottenuti in Giordania; ii) i prodotti che sono ottenuti in Giordania e nella cui fabbricazione sono stati usati prodotti diversi da quelli di cui al punto i), a condizione che tali prodotti abbiano formato oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti a norma dell'articolo 3. Questa condizione non è tuttavia richiesta per i prodotti originari, ai sensi del presente protocollo, delle isole Canarie, di Ceuta e Melilla o della Comunità se essi formano oggetto di lavorazioni o trasformazioni più complete di quelle insufficienti previste all'articolo 3, paragrafo 3. 3. Le isole Canarie e Ceuta e Melilla sono considerate come un unico territorio. 4. L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato è tenuto ad apporre le diciture "Giordania" e "Isole Canarie, Ceuta e Melilla" nella casella 2 del certificato EUR. 1 e nella casella 1 del formulario EUR. 2. Inoltre, nel caso di prodotti originari delle isole Canarie o di Ceuta e Melilla, il carattere originario deve essere indicato nella casella 4 del certificato EUR. 1 e nella casella 8 del formulario EUR. 2. 5. I prodotti figuranti nell'elenco C sono temporaneamente esclusi dal campo di applicazione del presente protocollo. A questi prodotti si applicano nondimeno, mutatis mutandis, le disposizioni in materia di cooperazione amministrativa.
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