Art. 1
Il protocollo origine è modificato nel modo seguente:
In vigore dal 25 nov 1991
1) il testo dell'articolo 19, paragrafo 2, secondo comma è sostituito dal testo seguente:
«I certificati EUR. 1 rilasciati a posteriori devono recare una delle diciture seguenti: "délivré a posteriori", "udstedt efterfolgende", "nachtraeglich ausgestellt", "ekdothen ek ton ysteron", "issued retrospectively", ,,expedido a posteriori", "rilasciato a posteriori", "afgegeven a posteriori", "emitido a posteriori", "".»
2) Il testo dell'articolo 20 è sostituito dal testo seguente:
«Articolo 20
In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato EUR. 1, l'esportatore può chiedere alle autorità doganali che l'hanno rilasciato un duplicato compilato in base ai documenti d'esportazione in loro possesso. I duplicati così rilasciati devono recare una delle diciture seguenti: "duplicata", "duplicaat", "Duplikat", "antigrafo", "duplicado", "duplicato", "duplicate", "segunda via", "".»
3) Il testo dell'articolo 29 è sostituito dal testo seguente:
«Articolo 29
Le merci che rispondono alle condizioni del titolo I e che, al 1o gennaio 1992, sono in corso di trasporto o si trovano assegnate, nella Comunità o in Giordania, ai regimi del deposito provvisorio, dei depositi doganali o delle zone franche, possono essere ammesse a beneficiare delle disposizioni dell'accordo, con la riserva della presentazione alle autorità doganali dello Stato d'importazione, entro il termine di sei mesi con decorrenza dalla data suddetta, di un certificato EUR. 1 compilato a posteriori dalle autorità competenti dello Stato d'esportazione e dei documenti giustificativi del trasporto diretto.»
4) Sono inseriti gli articoli seguenti:
«Articolo 31
Per l'applicazione delle disposizioni del protocollo all'accordo di cooperazione a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità relative ai prodotti originari delle isole Canarie e di Ceuta e di Melilla, si applica mutatis mutandis il presente protocollo, con riserva delle condizioni particolari di cui agli .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:1991:3580:oj#art-1-2