Art. 10
In vigore dal 25 nov 1991
1. La Commissione comunica agli organismi di cui agli tutte le informazioni utili per l'esecuzione della fornitura.
2. Gli organismi di cui al paragrafo 1 comunicano alla Commissione tutte le informazioni relative alle operazioni di fornitura, in particolare i risultati dei controlli e le condizioni di presa in consegna delle merci.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1991:3421:oj#art-10