Art. 10

Art. 10

In vigore dal 25 nov 1991
1. La Commissione comunica agli organismi di cui agli tutte le informazioni utili per l'esecuzione della fornitura. 2. Gli organismi di cui al paragrafo 1 comunicano alla Commissione tutte le informazioni relative alle operazioni di fornitura, in particolare i risultati dei controlli e le condizioni di presa in consegna delle merci.
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