Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 3270/91 è modificato come segue:

In vigore dal 20 nov 1991
1) il seguente articolo è inserito: « Articolo 1 bis Il prezzo minimo all'importazione è convertito nella moneta nazionale dello Stato membro di immissione in libera pratica, avvalendosi del tasso di conversione previsto all'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 3152/85 della Commissione (*), in vigore alla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica. (*) GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 1. » 2) L'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.
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Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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