Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 3270/91 è modificato come segue:
In vigore dal 20 nov 1991
1) il seguente articolo è inserito:
« Articolo 1 bis
Il prezzo minimo all'importazione è convertito nella moneta nazionale dello Stato membro di immissione in libera pratica, avvalendosi del tasso di conversione previsto all'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 3152/85 della Commissione (*), in vigore alla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica.
(*) GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 1. »
2) L'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:1991:3382:oj#art-1