Art. 5

In vigore dal 11 nov 1991
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 1991. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1. (2) GU n. L 163 del 26. 6. 1991, pag. 41. (3) GU n. L 97 del 12. 4. 1986, pag. 25. (4) GU n. L 325 del 20. 11. 1986, pag. 17. (5) GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 40. (6) GU n. L 184 del 3. 7. 1987, pag. 23. (7) GU n. L 344 dell'8. 12. 1990, pag. 23. (8) GU n. L 283 del 10. 10. 1984, pag. 28. (9) GU n. L 294 del 25. 10. 1991, pag. 16.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1991:3287:oj#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo