Art. 2
1. L'importo del premio pagabile per pecora e per regione è il seguente:
In vigore dal 11 nov 1991
(in ecu)
Regione Importo stimato del premio pecora a favore dei produttori di agnelli Pesanti Leggeri 1 15,592 10,914 2 - Zona Irlanda - Irlanda del Nord 26,131 18,292 - Resto della regione 2 20,685 14,480 - Grecia [articolo 23, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 3013/89] 20,685 20,685 - Grecia (altre pecore) 0,899 0,629
2. In applicazione dell', paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 3013/89, l'acconto che gli Stati membri sono autorizzati a versare ai produttori è fissato come segue:
(in ecu)
Regione Acconto del premio per pecora a favore dei produttori di agnelli Pesanti Leggeri 1 4,678 3,274 2 - Zona Irlanda - Irlanda del Nord 7,839 5,488 - Resto della regione 2 6,206 4,344 - Grecia [articolo 23, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 3013/89] 6,206 6,206 - Grecia (altre pecore) - -
Storico versioni
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