Art. 3

In vigore dal 4 nov 1991
1. L'introduzione nella Comunità di pellicce delle specie animali elencate nell'allegato I nonché delle altre merci elencate nell'allegato II, sempreché contengano pellicce delle specie elencate nell'allegato I, è vietata a decorrere dal 1o gennaio 1995, a meno che la Commissione, conformemente all', abbia stabilito che nel paese di origine delle pelli: - siano in vigore adeguate disposizioni amministrative o legislative che vietano l'uso della tagliola oppure - i metodi di cattura mediante trappole usati per le specie elencate nell'allegato I siano conformi alle norme convenute a livello internazionale in materia di cattura mediante trappole senza crudeltà. La Commissione pubblicherà nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee l'elenco dei paesi che soddisfano almeno una delle condizioni previste nel primo comma. 2. Il divieto di cui al paragrafo 1 è sospeso dalla Commissione per un periodo di un anno che scade il 31 dicembre 1995 qualora la Commissione stabilisca, anteriormente al 1o luglio 1994, conformemente alla procedura di cui all' e sulla base di un esame effettuato in collaborazione con le autorità competenti dei paesi interessati, che nel territorio di questi ultimi si sono realizzati sufficienti progressi nello sviluppo di metodi di cattura mediante trappole senza crudeltà.
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