Art. 3
In vigore dal 30 ott 1991
I dati di cui agli allegati da II a Vb sono trasmessi, in linea di massima, mediante un sistema informatico. La Commissione definisce il software necessario e lo mette a disposizione di ciascuna autorità competente. Essa può inoltre provvedere a fornire le relative apparecchiature e a formare un determinato di utenti.
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