Art. 1

In vigore dal 30 ott 1991
1. Le domande per l'impegno delle quote annue per il pagamento dei primi anticipi annui, relative ai programmi operativi realizzati nell'ambito dei regolamenti (CEE) n. 866/90 e (CEE) n. 867/90, debbono essere presentate alla Commissione dall'autorità competente in conformità all'allegato II del presente regolamento. Tuttavia, l'impegno della prima quota annua ed il pagamento del primo anticipo su tale quota avvengono automaticamente quando è approvato il programma operativo. 2. L'autorità competente trasmette trimestralmente alla Commissione un resoconto dei versamenti effettuati a favore dei beneficiari nel trimestre precedente, conformemente all'allegato III. 3. La Commissione effettua automaticamente il versamento del secondo anticipo sulla quota annua qualora dal resoconto trimestrale risulti che sia stato utilizzato il 50 % del primo anticipo sulla stessa quota. Tuttavia, l'importo cumulato dei due anticipi non deve superare l'80 % dell'impegno relativo a tale quota. 4. Dopo aver ricevuto il secondo resoconto trimestrale relativo ad una determinata quota annua la Commissione procede, su richiesta dell'autorità competente, o dello Stato membro, all'impegno della quota annua successiva ed al pagamento del primo anticipo, purché lo consentano le disponibilità di bilancio. 5. Conformemente all'allegato IV, l'autorità competente trasmette la domanda di saldo relativa a ciascuna quota annua al più tardi al momento della presentazione del resoconto trimestrale da cui risulti l'utilizzazione di almeno il 50 % del primo anticipo sulla quota successiva. In mancanza di questo resoconto, la domanda di saldo dovrà essere trasmessa in ogni caso prima del 30 giugno dell'anno seguente la fine del periodo della quota annua di cui trattasi. Gli importi erogati dalla Commissione che restano a disposizione dell'autorità competente verranno presi in considerazione all'atto del versamento dell'anticipo successivo.
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