Art. 2
In vigore dal 30 ott 1991
1. Le importazioni dei prodotti elencati nell'allegato II, originari dei paesi ivi indicati, sono sottoposte a sorveglianza comunitaria nei periodi indicati nell'ultima colonna dello stesso allegato.
2. Le imputazioni ai quantitativi di cui trattasi si effettuano man mano che i prodotti vengono presentati in dogana sulla scorta di dichiarazioni di immissione in libera pratica corredate del certificato di circolazione delle merci.
Le merci possono essere imputate a tali quantitativi solo se il certificato di circolazione viene presentato entro il periodo di applicazione del regime preferenziale.
Il grado di esaurimento dei quantitativi è constatato a livello comunitario in base alle importazioni imputate a norma dei commi precedenti.
Gli Stati membri informano la Commissione, con la periodicità ed entro i termini indicati al paragrafo 3, in merito alle importazioni effettuate secondo le modalità di cui sopra.
3. Relativamente alle importazioni effettive, gli Stati membri comunicano ogni dieci giorni alla Commissione i rendiconti delle imputazioni, trasmettendo i medesimi nel termine di cinque giorni a decorrere dalla fine di ogni decade.
4. Non appena sono raggiunti i quantitativi indicati nell'allegato I, la Commissione comunica agli Stati membri la data a decorrere dalla quale cessa di essere applicabile il regime preferenziale.
Storico versioni
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