Art. 1
In vigore dal 30 ott 1991
Ai fini del calcolo del prezzo di entrata previsto all'articolo 24, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1035/72, per ciascuno dei prodotti originari dei paesi terzi mediterranei elencati in allegato, l'importo da dedurre quale dazio doganale dai corsi rappresentativi rilevati è ridotto della percentuale indicata nell'allegato I nei periodi e limitatamente ai quantitativi ivi indicati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1991:3167:oj#art-1