Art. 1

In vigore dal 30 ott 1991
Ai fini del calcolo del prezzo di entrata previsto all'articolo 24, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1035/72, per ciascuno dei prodotti originari dei paesi terzi mediterranei elencati in allegato, l'importo da dedurre quale dazio doganale dai corsi rappresentativi rilevati è ridotto della percentuale indicata nell'allegato I nei periodi e limitatamente ai quantitativi ivi indicati.
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Art. 1 Regolamento (UE) 1991/3167 | Portale Normativo