Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 2678/91 è modificato come segue:
In vigore dal 29 ott 1991
1) All'articolo 6, paragrafo 3, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:
« I contratti o le convenzioni con i centri, gli organismi o le organizzazioni di produttori ovvero le disposizioni amministrative adottate dallo Stato membro nei confronti di tali centri, organismi e organizzazioni, incaricati dell'esecuzione delle azioni, sono stipulati anteriormente al 1o marzo 1992. »;
2) il testo dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:
« Articolo 8
I pagamenti relativi:
- ai contratti e alle convenzioni stipulati dallo Stato membro con i centri, organismi o organizzazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), ovvero
- ai provvedimenti amministrativi adottati dallo Stato membro nei confronti di tali centri, organismi o organizzazioni,
si effettuano su presentazione di documenti giustificativi delle spese sostenute e previo accertamento da parte delle autorità competenti.
All'atto della stipula del contratto o della convenzione, o dell'adozione del provvedimento amministrativo, possono essere versati anticipi nei limiti del 30 %, dietro costituzione di una cauzione di importo equivalente. Tuttavia, lo Stato membro interessato può rendersi garante per i centri e organismi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c) aventi statuto di ente pubblico.
Può essere deciso il pagamento di ulteriori anticipi a condizione che lo Stato membro disponga dei documenti giustificativi delle spese effettuate con gli anticipi versati in precedenza. »
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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