Art. 1 · Il regolamento (CEE) n. 2678/91 è modificato come segue:

Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 2678/91 è modificato come segue:

In vigore dal 29 ott 1991
1) All'articolo 6, paragrafo 3, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente: « I contratti o le convenzioni con i centri, gli organismi o le organizzazioni di produttori ovvero le disposizioni amministrative adottate dallo Stato membro nei confronti di tali centri, organismi e organizzazioni, incaricati dell'esecuzione delle azioni, sono stipulati anteriormente al 1o marzo 1992. »; 2) il testo dell'articolo 8 è sostituito dal seguente: « Articolo 8 I pagamenti relativi: - ai contratti e alle convenzioni stipulati dallo Stato membro con i centri, organismi o organizzazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), ovvero - ai provvedimenti amministrativi adottati dallo Stato membro nei confronti di tali centri, organismi o organizzazioni, si effettuano su presentazione di documenti giustificativi delle spese sostenute e previo accertamento da parte delle autorità competenti. All'atto della stipula del contratto o della convenzione, o dell'adozione del provvedimento amministrativo, possono essere versati anticipi nei limiti del 30 %, dietro costituzione di una cauzione di importo equivalente. Tuttavia, lo Stato membro interessato può rendersi garante per i centri e organismi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c) aventi statuto di ente pubblico. Può essere deciso il pagamento di ulteriori anticipi a condizione che lo Stato membro disponga dei documenti giustificativi delle spese effettuate con gli anticipi versati in precedenza. »
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1991:3151:oj#art-1