Art. 1
In vigore dal 29 ott 1991
Per la campagna 1991/1992, i limiti di intervento per le arance, i mandarini, i mandarini satsuma e le clementine sono fissati come segue:
- arance: 1 181 800 tonnellate,
- mandarini: 35 800 tonnellate,
- mandarini satsuma: 34 500 tonnellate,
- clementine: 113 900 tonnellate.
Storico versioni
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