Art. 1

Art. 1

In vigore dal 29 ott 1991
Per la campagna 1991/1992, i limiti di intervento per le arance, i mandarini, i mandarini satsuma e le clementine sono fissati come segue: - arance: 1 181 800 tonnellate, - mandarini: 35 800 tonnellate, - mandarini satsuma: 34 500 tonnellate, - clementine: 113 900 tonnellate.
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