Art. 1

L'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 104/76 è modificato nel seguente modo:

In vigore dal 28 ott 1991
1) Il testo del paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente: « 4. Per garantire l'approvvigionamento locale o regionale di gamberetti e di granchi di talune regioni costiere della Comunità, possono essere stabilite deroghe ai calibri minimi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b). La determinazione delle regioni e dei corrispondenti calibri di commercializzazione è decisa secondo la procedura prevista all'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 3796/81. » 2) Il paragrafo 5 è soppresso.
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Art. 1 Regolamento (UE) 1991/3162 — L'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 104/76 è modificato nel seguente modo: | Portale Normativo