Art. 1
L'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 104/76 è modificato nel seguente modo:
In vigore dal 28 ott 1991
1) Il testo del paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente:
« 4. Per garantire l'approvvigionamento locale o regionale di gamberetti e di granchi di talune regioni costiere della Comunità, possono essere stabilite deroghe ai calibri minimi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b).
La determinazione delle regioni e dei corrispondenti calibri di commercializzazione è decisa secondo la procedura prevista all'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 3796/81. »
2) Il paragrafo 5 è soppresso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1991:3162:oj#art-1