Art. 2
In vigore dal 11 ott 1991
1. Vengono immessi in libera pratica i prodotti di cui all', spediti dal Pakistan verso Germania, Benelux, Regno Unito, Irlanda, Danimarca, Grecia e Portogallo prima della data di entrata in vigore del presente regolamento e non ancora immessi in libera pratica, previa presentazione della polizza di carico o di altro documento comprovante l'effettiva spedizione durante il periodo considerato.
2. Le importazioni dei prodotti spediti dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento dal Pakistan verso Germania, Benelux, Regno Unito, Irlanda, Danimarca, Grecia e Portogallo sono subordinate al sistema di duplice controllo contemplato dall'allegato VI del regolamento (CEE) n. 4136/86.
3. Tutti i prodotti spediti dal Paskistan verso Germania, Benelux, Regno Unito, Irlanda, Danimarca, Grecia e Portogallo a decorrere dal 18 settembre 1991 ed immessi in libera pratica vengono dedotti dai limiti quantitativi stabiliti. Tuttavia, detti limiti quantitativi provvisori non impediscono l'importazione dei prodotti ad essi soggetti spediti dal Pakistan prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.
Storico versioni
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