Art. 1
In vigore dal 11 ott 1991
L'importazione in Germania, Benelux, Regno Unito, Irlanda, Danimarca, Grecia e Portogallo di prodotti originari del Pakistan della categoria riportata in allegato è soggetta ai limiti quantitativi provvisori stabiliti nell'allegato stesso, fatte salve le disposizioni di cui all'.
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