Art. 6

In vigore dal 11 ott 1991
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'11 ottobre 1991. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 146 del 4. 7. 1970, pag. 1. (2) GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 34. (3) GU n. L 276 del 6. 10. 1990, pag. 16. (4) GU n. L 160 del 17. 7. 1971, pag. 16. (5) GU n. L 69 del 16. 3. 1991, pag. 25. (6) GU n. L 123 del 5. 6. 1971, pag. 7.
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Art. 6 Regolamento (UE) 1991/2984 | Portale Normativo