Art. 3

In vigore dal 11 ott 1991
1. Gli organismi d'intervento degli Stati membri produttori concedono aiuti all'ammasso privato di fibre di lino lunghe di origine comunitaria conformemente al regolamento (CEE) n. 1524/71 nonché al presente regolamento. 2. L'importo dell'aiuto è fissato in 2,50 ecu al mese per 100 kg. 3. Se si applica il disposto dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1172/71, l'importo dell'aiuto è ridotto proporzionalmente alla diminuzione della durata del contratto.
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Art. 3 Regolamento (UE) 1991/2984 | Portale Normativo