Art. 3
In vigore dal 4 ott 1991
Possono partecipare alle gare indette nel quadro del presente regolamento, a parità di condizioni, tutte le persone fisiche aventi la cittadinanza di uno Stato membro e stabilite nella Comunità, nonché tutte le imprese costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro che abbiano la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro d'attività principale in uno Stato membro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1991:2943:oj#art-3