Art. 3

Art. 3

In vigore dal 4 ott 1991
Possono partecipare alle gare indette nel quadro del presente regolamento, a parità di condizioni, tutte le persone fisiche aventi la cittadinanza di uno Stato membro e stabilite nella Comunità, nonché tutte le imprese costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro che abbiano la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro d'attività principale in uno Stato membro.
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