Art. 2

In vigore dal 1 ott 1991
Il presente regolamento entra in vigore il 1o novembre 1991. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 1o ottobre 1991. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 363 del 13. 12. 1989, pag. 3. (2) GU n. L 362 del 27. 12. 1990, pag. 16. (3) GU n. L 366 del 29. 12. 1990, pag. 43.
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