Art. 1

In vigore dal 1 ott 1991
Per la campagna 1991/1992, il prezzo d'offerta comunitario per i mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma), wilkings e altri simili ibridi di agrumi, escluse le clementine, (codice NC 0805 20 30, 50, 70 e 90) applicabili nei confronti della Spagna e del Portogallo, espressi in ECU per 100 kg netti, sono fissati come segue per i prodotti della categoria di qualità I, di qualsiasi calibro, presentati in imballaggio: dal 1o novembre 1991 al 29 febbraio 1992: 27,59.
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Art. 1 Regolamento (UE) 1991/2893 | Portale Normativo