Art. 1
Per le spese imputabili dell'esercizio 1992 del FEAOG, sezione garanzia:
In vigore dal 27 set 1991
1. il tasso d'interesse di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 411/88 è fissato al 9,6 %;
2. il tasso d'interesse specifico di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 411/88 è fissato al:
- 9,4 % per la Francia,
- 9,0 % per l'Irlanda,
- 8,6 % per i Paesi Bassi.
Storico versioni
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