Art. 1 · Per le spese imputabili dell'esercizio 1992 del FEAOG, sezione garanzia:

Art. 1

Per le spese imputabili dell'esercizio 1992 del FEAOG, sezione garanzia:

In vigore dal 27 set 1991
1. il tasso d'interesse di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 411/88 è fissato al 9,6 %; 2. il tasso d'interesse specifico di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 411/88 è fissato al: - 9,4 % per la Francia, - 9,0 % per l'Irlanda, - 8,6 % per i Paesi Bassi.
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