Art. 2

In vigore dal 27 set 1991
1. Per le spedizioni dei prodotti di cui all' effettuate dalla Spagna a destinazione del mercato comunitario, escluso il Portogallo, si applicano tutte le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3944/89, ad eccezione degli articoli 5 e 7. Tuttavia, la comunicazione di cui all', paragrafo 2 del citato regolamento avviene entro ciascun martedì relativamente ai quantitativi spediti nel corso della settimana precedente. 2. Le comunicazioni di cui all'articolo 9, primo comma del regolamento (CEE) n. 3944/89, relative ai prodotti di cui all', paragrafo 2, sottoposti al periodo II o al periodo III, sono trasmesse alla Commissione entro il martedì di ogni settimana per la settimana precedente. Durante l'applicazione del periodo I, le comunicazioni avvengono una volta al mese, entro il cinque di ogni mese per i dati del mese precedente; se del caso la comunicazione reca l'indicazione « nulla ».
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