Art. 1

In vigore dal 27 set 1991
1. Sono determinati in allegato i periodi previsti dall' del regolamento (CEE) n. 3210/89 per le lattughe a cappuccio, le lattughe diverse da quelle a cappuccio, le cicorie scarole, le carote, i carciofi, le uve da tavola e i meloni rientranti nei codici specificati nell'allegato stesso. 2. Per i pomodori di cui ai codici NC 0702 00 10 e 0702 00 90, sono altresì indicati in allegato: - i massimali indicativi previsti dall'articolo 83, paragrafo 1 dell'atto di adesione, nonché - i periodi previsti dall' del regolamento (CEE) n. 3210/89.
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Art. 1 Regolamento (UE) 1991/2850 | Portale Normativo